Transhipment
Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2014 Serie generale è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 303 del 7 aprile 2014 “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose”.
Tale decreto (Art. 2) abroga i seguenti atti pubblicati in precedenza:
- Decreto Dirigenziale n. 1105 del 18 novembre 2005;
- Decreto Dirigenziale n. 278 del 21 marzo 2006;
e apporta alcune modifiche al quadro normativo nazionale esistente, per quanto concerne le procedure di imbarco/sbarco delle merci pericolose nei porti italiani.
Il decreto è entrato in vigore il 6 giugno 2014.
Di seguito le principali novità.
Trasporto internazionale/nazionale ( > 2,5 ore)
- Se le merci pericolose in questione sono “inquinanti marini” (marine pollutant) ai sensi della normativa IMDG, gli imballaggi devono essere correttamente marcati (applicabile solo per imballaggi di capacità superiore a 5 litri/kg);
- Il trasporto delle merci pericolose in questione deve essere consentito ai sensi della normativa IMDG.
SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE |
SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATA (LQ) |
A. ISTANZA (con le modalità e la tempistica indicate al punto 6 e sulla base del modello contenuto nell’annesso 3 del decreto)
B. DOCUMENTO MULTIMODALE (sulla base del modello contenuto nell’annesso 5 del decreto)
C. NUMERO D’EMERGENZA dello speditore |
A. COMUNICAZIONE scritta, a cura del richiedente e presentata all’autorità marittima del porto d’imbarco, dove viene indicato che le merci pericolose
trasportate sono imballate in quantità limitata ai sensi del capitolo 3.4 ADR/RID. La comunicazione deve contenere inoltre le seguenti informazioni:
- la tipologia della merce pericolosa (UN Number e proper shipping name);
- l'ubicazione a bordo del veicolo che trasporta merci pericolose;
- il numero totale delle persone a bordo; e
- l'orario stimato di partenza. |
Trasporto nazionale ( < 2,5 ore)
- Condizioni meteo marine favorevoli;
- se le merci pericolose in questione sono “inquinanti marini” (marine pollutant) ai sensi della normativa IMDG, gli imballaggi devono essere correttamente marcati (applicabile solo per imballaggi di capacità superiore a 5 litri/kg);
- il trasporto delle merci pericolose in questione deve essere consentito ai sensi della normativa IMDG.
SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE |
SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATA (LQ) |
A. ISTANZA (con le modalità e la tempistica indicate al punto 6 e sulla base del modello contenuto nell’annesso 3 del decreto)
B. DOCUMENTO DI TRASPORTO ADR/RID o DOCUMENTO MULTIMODALE (sulla base del modello contenuto nell’annesso 5 del decreto)
C. NUMERO D’EMERGENZA dello speditore |
A. COMUNICAZIONE scritta, a cura del richiedente e presentata all’autorità marittima del porto d’imbarco, dove viene indicato che le merci pericolose
trasportate sono imballate in quantità limitata ai sensi del capitolo 3.4 ADR/RID. La comunicazione deve contenere inoltre le seguenti informazioni:
- la tipologia della merce pericolosa (UN Number e proper shipping name);
- l'ubicazione a bordo del veicolo che trasporta merci pericolose;
- il numero totale delle persone a bordo; e
- l'orario stimato di partenza. |